Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca).
1. Dopo il comma 4, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del Codice Civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca.».