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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.8. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
14.8.
ritirato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Determinazione dei canoni delle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
  2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154.
  4. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute dal concessionario negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo nell'anno successivo.