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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima).

  1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
   b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;
   c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;
   d) modificare il Codice della Navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;
   e) modificare il Codice della Navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità.