Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Cassa integrazione per le imprese della pesca).
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.