stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.2. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
10.2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La vendita può avvenire mediante la cessione a bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al pubblico e può comprendere la consegna a domicilio. La fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti di produzione propria esercitata in ambito locale e per quantitativi non superiori a 1 quintale dello sbarcato giornaliero, esula dal campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852 e 853 del 2004. In questi casi, l'imprenditore ittico è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore. Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale.