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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
10.1.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento il prodotto ceduto deve essere esclusivamente di produzione propria e frutto della propria attività di pesca professionale.

10.1.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento il prodotto ceduto deve essere esclusivamente di produzione propria.