Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, e della pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale, ivi compresa la pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
2. Spettano al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura assegnate ai Ministeri e, in particolare, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.