stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2016  [ apri ]
9.01.
approvato

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Licenza di pesca).

  1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  2. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  4. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.