Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca.».