Dopo il comma 2 dell'articolo 3 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, gli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.