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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2016  [ apri ]
3.3.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2 dell'articolo 3 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, gli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.