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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
8.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Norme derogatorie in materia di pesca costiera ravvicinata).

  1. Nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 settembre di ogni anno, le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata che esercitano prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici utilizzando il palangaro possono esercitare l'attività di pesca a una distanza dalla costa non superiore a 80 miglia, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.
  2. Nel periodo di cui al comma 1, le unità da pesca di cui al medesimo comma di lunghezza «fuori tutto» pari o superiore a 18 metri, dotate del sistema di identificazione navale anticollisione Automatic identification system (AIS), possono esercitare l'attività di pesca senza limiti di distanza dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.

Tabella 1
(Articolo 1, comma 1)

Sistema di pescaPercentualeQuota minima (tonnellate)
Circuizione (PS)6050
Palangaro (LL)20  5
Tonnara fissa (TRAP)8
Pesca sportiva e ricreativa (SPOR) 2
Quota non divisa (UNCL)10

Tabella 2
(Articolo 2, comma 6)

Dimensione dell'unità da pesca (tonnellate di stazza lorda – GT)Contributo fisso unitario (euro)Contributo per GT (euro)
da 1 a 10  500160
fino a 251.300 85
fino a 502.700 40
fino a 1004.200 12
fino a 2504.700 8
fino a 5006.000 4
fino a 1.5007.500 2