Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).
1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.