Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Licenze di pesca).
1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nelle licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo, oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza permane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
2. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra cooperative diverse di pesca, ditta individuale, soci di cooperativa o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.