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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.5. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
7.5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I CASP di cui al comma 1 sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dai loro enti bilaterali previsti da ciascun CCNL di riferimento, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative del mondo della pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica, in corso di validità.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le associazioni di cui al comma 5, qualora siano soci di una associazione che le unisce, si considerano rappresentate esclusivamente da quest'ultima.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

  1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.
   c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire il comma 5-undecies con il seguente:
  5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del predetto decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali, che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e della imprenditoria ittica in corso di validità e gli enti bilaterali previsti da ciascun CCNL, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.