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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
6.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Norme per la semplificazione dell'acquisizione di titoli marittimi).

  1. Il titolo di marinaio autorizzato alla pesca, di cui all'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di capo barca per la pesca costiera per un periodo di almeno cinque anni.
  2. Il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, di cui all'articolo 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di motorista abilitato per un periodo di almeno cinque anni.
  3. Il Governo provvede ad apportare al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.