Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Programmazione negoziata).
1. Nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la CCCPA di cui al successivo Art. 28 e la Conferenza Stato Regioni valuta e propone al CIPE gli obiettivi strategici e dispone successivamente con propri decreti in merito alla realizzazione dei nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura approvati dal Cipe per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo.