Al comma 1, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
1-ter. A decorrere dall'anno 2015, le risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinate alla realizzazione di programmi finalizzati:
a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità delle produzioni nazionali e della trasparenza informativa;
b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;
c) all'aggiornamento professionale in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale in favore degli addetti del comparto della pesca e dell'acquacoltura anche attraverso interventi di formazione continua e permanente.
1-quater. I programmi di cui al comma precedente possono essere realizzati da imprenditori ittici, organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura costituite ai sensi degli articoli 6 e seguenti del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché da associazioni di organizzazioni di produttori costituite ai sensi delle pertinenti norme del codice civile.