Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Piccola pesca).
1. Nelle zone marittime caratterizzate da un'elevata concentrazione di attività di piccola pesca artigianale, qualora ne facciano richiesta i proprietari di almeno il 70 per cento delle unità da pesca che esercitano tale attività, iscritte nel compartimento marittimo di riferimento, può essere vietata la pesca a strascico a distanza inferiore dalle tre miglia dalla costa. L'individuazione delle zone di cui al presente articolo e le modalità per la sua attuazione sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.