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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)
.

  1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:
    1) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
    2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento.

ident. 4.01.