Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).
1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:
a) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
b) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento.