Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).
1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dal 2016 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato «Fondo», finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 21 e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto della vigente normativa europea, alla realizzazione:
a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;
b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;
e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;
f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente Art. 3 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo Art. 28, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.