Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad istituire, di concerto con le regioni interessate, delle aree di pesca dedicate alla sola pesca ricreativa, attraverso creazione di barriere di protezione dall'erosione delle coste e dalla pesca illegale costiera, oppure attraverso la parziale apertura alla pesca ricreativa, con limitazioni alle attrezzature di pesca e di pescato, delle zone destinate al ripopolamento.