Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
1. Se coloro che esercitano la pesca sportiva e/o ricreativa commettono le seguenti violazioni:
a) pescano più dei 5 kg. giornalieri di pescato;
b) pescano in zone vietate e/o interdette;
c) vendono il pescato;
d) pescano ad una distanza inferiore a 500 mt. da un peschereccio;
e) pescano una specie protetta oppure una specie durante il periodo in cui la pesca è chiusa;
vengono applicate le sanzioni previste con un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.