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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.7. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
29.7.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Se coloro che esercitano la pesca sportiva e/o ricreativa commettono le seguenti violazioni:
   a) pescano più dei 5 kg. giornalieri di pescato;
   b) pescano in zone vietate e/o interdette;
   c) vendono il pescato;
   d) pescano ad una distanza inferiore a 500 mt. da un peschereccio;
   e) pescano una specie protetta oppure una specie durante il periodo in cui la pesca è chiusa;
   vengono applicate le sanzioni previste con un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.