Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 12000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3000 euro;
b) oltre 10 kg: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 e 12000 euro.
I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).