Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 10, comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:
z-bis) pescare con qualsiasi attrezzo nei fiumi e nel mare o frequentare le aree quando vi è un allertamento da parte della Protezione Civile salvo espressa autorizzazione della Protezione Civile o altro Ente territoriale.