Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Le licenze di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono pubblicate, al momento del rilascio, sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.