Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968).
1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole: «per la raccolta di» sono inserite le seguenti: «ricci di mare» e all'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura.