Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge nell'orario compreso fra le 9:00 e le 18:30. In presenza di costa rocciosa, il pescatore in apnea può operare senza alcuna distanza minima da costa anche all'interno di tale fascia oraria, ma solo in assenza di bagnanti in vista nel raggio di 50 metri.