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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
28.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Ripristino dell'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, dopo il comma 20 inserire il seguente:
  «20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato».

  2. Il testo delle lettere l), m), n), o), p), del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2014 n. 154, in osservanza di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della presente legge, è così modificato:
   l) cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle strutture settoriali per la pesca delle centrali cooperative nazionali riconosciute contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica;
   m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica;
   n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura;
   o) due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva;
   p) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica.