stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
27.3.

  Al comma 1, sostituire dalle parole: si applica fino alla fine del comma con il seguente periodo: si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica; per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture fisse e mobili occupano un'area complessiva inferiore al 20 per cento del totale, il canone sopra definito è ridotto del 50 per cento.

ident. 27.4.