Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. È abrogato il comma 4 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Conseguentemente, all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito con il seguente:
3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:
a) il nome commerciale di ogni specie;
b) il peso vivo espresso in chilogrammi;
c) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto.