Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis: Limitatamente al settore della pesca, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado di cui al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.