Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso).
1. I coefficienti di ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, tra i sistemi di pesca interessati, sono determinati come segue:
SISTEMA %
Circuizione (PS) 20
Palangaro (LL) 20
Tonnara fissa (TRAP) 20
2. La restante parte del contingente di cui al comma 1 è ripartita tra gli operatori nazionali della pesca sulla base di una procedura ad evidenza pubblica indetta con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, al netto di una quota annuale per la pesca sportiva/ricreativa (SPOR) e per la cattura accidentale da stabilire con il medesimo provvedimento.
3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 entra in vigore il 1o gennaio 2017.
4. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il 31 ottobre 2016.
5. Le eventuali risorse finanziarie derivanti dalla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2 sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3.