Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:
a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono effettuate gratuitamente dai medici della sanità marittima in qualità di medici del lavoro;
b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 maggio 2000 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.