Dopo la lettera g) inserire la seguente: h) Le attività di pesca sportiva ricreativa subacquee vettori di turismo sono quelle esercitate dalle associazioni sportive, ricreative, subacquee nelle acque interne nelle aree costiere e marine con uso di canne e lenze, bilancini ricreativi, trabucchi e bilancelle e con unità da diporto anche turistico ricreativo. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 120 giorni dalla data di promulgazione della presente legge si redigerà un regolamento applicativo sentite le associazioni di pesca ricreativa, sportiva, subacquea riconosciute ai sensi dell'articolo 7 comma 2.