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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
17.01.

  Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.
(Attività di pesca ricreativa in mare).

  1. È attività di pesca ricreativa in mare, l'attività di pesca marittima che sfrutta le risorse acquatiche vivi per fini ricreativi.
  2. La pesca ricreativa in mare si suddivide in pesca ricreativa al solo fine ricreativo, pesca per lo sportivo intesa come attività agonistica effettuata durante manifestazioni o gare sportive e pesca per il turismo intesa come pesca ricreativa organizzata attraverso imprese ed effettuata con barche da diporto prese a noleggio con l'equipaggio e noleggiata per la battuta di pesca.
  3. La pesca ricreativa in mare può essere praticata:
   a) mezzo navale utilizzato per la pesca da diporto;
   b) dalla riva, intesa come spiaggia, scogliere, porti e canali.