Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) favoriscono la pesca ricreativa e sportiva compatibile ed il turismo pescasportivo, i turismi e quelli sociali quali attività di pesca sportiva ricreativa in mare, nelle aree demaniali costiere avvicinando le Associazioni di pesca sportiva alle Associazioni di pesca professionale ed agli imprenditori singoli o associati e alle associazioni per il turismo sociale e per i diversamente abili.