Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:
Art. 12-bis.
(Pesatura).
1. Ai fini del presente decreto legislativo per pesatura deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta.