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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.13. in Assemblea riferita al C. 338-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2017  [ apri ]
17.13.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, alinea, sostituire le parole da: pecuniarie fino alla fine della lettera, con le seguenti:
   a) fino a 5 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa della confisca del prodotto detenuto;
   b) oltre 5 kg. e fino a 10 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   c) oltre 10 kg. e fino a 50 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   d) oltre 50 kg. e fino a 100 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   e) oltre 100 kg e fino a 200 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   f) oltre 200 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 75.000 euro.

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli effetti sospensivi della licenza di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il procedimento sanzionatorio sia stato definito in tutti i suoi gradi di giudizio con la conferma della fondatezza dell'accertamento dell'ultima infrazione grave accertata e sanzionata».
  3-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I punti assegnati vengono inseriti nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 15 nel momento in cui con ordinanza ingiunzione venga confermata la fondatezza dell'accertamento di infrazione grave».