Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente.