Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato.