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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.02. in Assemblea riferita al C. 338-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2017  [ apri ]
17.02.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

  1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 lettera f) dopo le parole: «pesca professionale» sono aggiunte le seguenti: «oltre l'orario consentito nonché»;
   b) al comma 4, le parole: «o con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda»;
   c) al comma 5, dopo le parole: «costituisca reato» sono aggiunte le seguenti: «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente»;
   d) al comma 5, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro» e sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi»;
   e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.»;
   f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» sono aggiunte le seguenti: «di terzi e anche se non»;
   g) al comma 7, primo periodo, le parole: «e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati» sono sostituite dalle seguenti: «sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa»;
   h) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».