Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Organismi di Gestione della Pesca).
1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna Geographical Sub Area (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:
a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.