Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 2015 e 2016, limitatamente a quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015 e agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 luglio 2016, in considerazione dell'obbligatorietà dell'interruzione dell'attività produttiva imposta per esigenze di conservazione delle risorse ittiche, lo strumento della CIGS straordinaria in deroga è esteso agli armatori, proprietari ed amministratori di società proprietarie o armatrici di unità da pesca, a qualsiasi titolo imbarcati.