Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 e successive modificazioni e dei limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.