Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
b) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o accessoria» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato».