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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01. in Assemblea riferita al C. 338-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2017  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta un regolamento di modifica della normativa di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ridefinizione, previo monitoraggio, del rapporto tra il numero di autorizzazioni rilasciate e i compartimenti marittimi esistenti, al fine di riequilibrare lo sforzo di pesca in rapporto alla sussistenza della risorsa ittica, rivedendo, se necessario, gli ambiti degli stessi compartimenti;
   b) prevedere la possibilità di pesca nei compartimenti contigui nei quali il monitoraggio evidenzi la presenza di risorsa ittica superiore alla sforzo di pesca autorizzato;
   c) consentire il trasferimento delle autorizzazioni dai compartimenti che evidenziano una capacità di pesca superiore alla risorsa ittica ai compartimenti caratterizzati da un minor numero di autorizzazioni e rispetto alla reale disponibilità di risorsa ittica.