Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Inversione dell'onere della prova).
1. Quando il segnalante fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti di cui all'articolo 10, spetta al datore di lavoro l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.