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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 3365

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2015  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:
   a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico che ritengano possibile si siano verificati, rilevanti ai sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle funzioni;
   b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
   c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
   d) modalità per l'effettuazione di segnalazioni anche in forma anonima;
   e) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero, per lo stesso titolo, di responsabilità civile, nei casi di dolo, derivanti dalla falsità della segnalazione;
   f) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

  2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro.
  2-quater. Il licenziamento del soggetto segnalante, ove avvenuto sulla base delle misure discriminatorie di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è nullo ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché qualsiasi altra misura discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
  2-quinquies. Spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto effettuato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
  2-sexies. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o illeciti può essere limitato mediante l'applicazione di clausole contrattuali. Nel caso di violazione le suddette clausole sono da ritenersi nulle.
  2-septies. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale ovvero comportino il recupero da parte dello Stato di somme conseguenti agli accertamenti o alla condanna definitiva, è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma in questione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la fatturazione di quanto disposto dal presente comma».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.

Il Relatore