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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.5. in Assemblea riferita al C. 3365-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/01/2016  [ apri ]
2.5.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le lettere da a) a e) con le seguenti:
   a) misure di tutela in favore delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) che segnalano violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali misure garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
   b) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei
confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
   c) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

  Conseguentemente,
   sopprimere il capoverso comma 2-
ter;
   sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente:
    2-quater. Ogni misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante è nulla. In tali casi, quando il segnalante allega elementi di fatto precisi e concordanti idonei a fondare la presunzione della natura ritorsiva o discriminatoria delle misure adottate nei suoi confronti, l'onere della prova in ordine alla legittimità delle misure adottate spetta al datore di lavoro.;
   dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
    2-quinquies. Al giurista d'impresa o comunque al soggetto incaricato dall'ente di valutare le segnalazioni di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale.

ident. 2.6.